Descrizione
avviso elettorale ist elenco elett fuo sede
- Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori
sede per l'esercizio del diritto di voto in occasione delle
Elezioni Politiche - Europee e dei Referendum.
Descrizione
Si informa la cittadinanza che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, sarà istituito presso
l'Ufficio Elettorale l'Elenco Comunale degli elettori fuori sede.
Il nuovo sistema consente agli elettori temporaneamente domiciliati in questo Comune di esercitare il
diritto di voto direttamente in loco in occasione di specifiche consultazioni.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI "FUORI SEDE"
La disciplina si applica ESCLUSIVAMENTE alle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, all'Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e ai Referendum previsti
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).
Non si applica alle Elezioni Amministrative e Regionali.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una
Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:
gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune
situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata
della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per
un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni
per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un
Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti (art. 8, co.4);
gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di
taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di
cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento
medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una
Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo
periodo);
gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno
tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad
assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un
Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune,
secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
Categoria di "Fuori sede" Termine per la domanda Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere
(comma 2), in sede fuori Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno quelle dell'anno
successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31
dicembre (comma 3), in sede fuori Regione
entro 30 giorni dalla data in cui sono
soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il
45° giorno antecedente la consultazione
quelle dell'anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o
familiari conviventi di minori sottoposti a
terapia o trattamento medico in struttura
sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5)
non oltre il 45° giorno antecedente la
consultazione quelle dell'anno in corso
Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori
sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
REVOCA:
La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini
previsti per la sua presentazione (comma 6).
Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici
(comma 6). Essa deve contenere l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un
recapito di posta elettronica.
Si allega, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile.
Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede devono essere allegati:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio:
certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione
della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti
dall'articolo 71.
La domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede e i suoi allegati sono da inviare:
Invio telematico tramite posta elettronica (PEC) caronia@pec.intradata.it;
Consegna a mano presso Comune di Caronia - Ufficio Protocollo, Piazza Idria 1.
AMMISSIONE AL VOTO
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla
legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del
collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).
L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento
di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o
l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.