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Ordinanza per la prevenzione incendi e realizzazione di opere di decespugliamento e ripulitura dei terreni ai fini della prevenzione incendi.

Dettagli della notizia

divieto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2026. Solo dal 15 Maggio al 14 Giugno 2026 e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2026, previa comunicazione al Distaccamento Forestale di Caronia, è consentita combustione di materiale agricolo o forestale

Data:

14 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

ordinanza sindacale 72

 

Ordinanza per la prevenzione incendi e realizzazione di opere di
decespugliamento e ripulitura dei terreni ai fini della prevenzione incendi.
Premesso che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della
protezione civile Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, nel rispetto delle
direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, "i
Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci
metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile,
esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività
da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni";
PREMESSO che su tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche all'interno del territorio comunale è
ampiamente diffusa la presenza di piantagioni, siepi e soprattutto vegetazione spontanea che occludono la
segnaletica stradale e/o causano un restringimento della sede stradale stessa;
CONSIDERATO che su tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche all'interno del territorio
comunale, è constatata la presenza di muri di recinzione fronteggianti le strade, spesso realizzati con
tecnica del muro a secco, la cui mancata manutenzione provoca crolli e cedimenti, con la conseguente
caduta di materiale lungo le arterie stradali;
CONSIDERATO inoltre che su tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche all'interno del territorio
comunale, a causa delle precipitazioni atmosferiche, si verificano cedimenti, smottamenti, caduta massi,
detriti e cedimenti di terreno che causano l'ingombro delle arterie stradali;
RITENUTO che la mancata manutenzione dei terreni privati causa la caduta di rami, alberi, detriti e
terreno che danneggiano la sede stradale e creando danni e pericoli per la pubblica e privata incolumità;
VISTO il disposto del comma 1 dell'art. 31 del codice della strada che recita testualmente “I proprietari
devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale
da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30,
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lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la
caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie
opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi".
VISTO il disposto del comma 2 dell'art. 31 del codice della strada che recita testualmente "Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 159 a € 641"
VISTO il disposto del comma 3 dell'art. 31 del codice della strada "La violazione suddetta importa a
carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese,
dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
RILEVATO che tali situazioni sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono
tempestivamente e periodicamente a eseguire le loro opere di spettanza, come taglio siepi e vegetazione di
natura antropica, nonché della vegetazione spontanea, dei muri di qualunque natura prospicienti le strade
pubbliche, nonché il mantenimento delle ripe, dei costoni e dei fondi laterali le strade, provocando
potenziali situazioni di pericolo;
VISTE inoltre le note pervenute a questo Ente da parte della Rete Ferroviaria Italiana, con le quali
chiedono ai sensi del D.P.R. 753/80, di emettere apposita ordinanza per il medesimo fine della presente, per
tutti i proprietari di terreni confinanti con la rete ferroviaria;
VISTA la Legge di stabilità regionale che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno,
con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente
generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente
generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e
chiusura della stagione antincendio".
VISTO il Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12.03.2026 dell'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, con cui è stato disposto l'avvio della stagione dell'antincendio
boschivo per l'anno 2026 con decorrenza dal 15.05.2026 sino al 31.10.2026;
CONSIDERATO che durante la stagione invernale e l'inizio di quella primaverile si sono
registrate precipitazioni persistenti che hanno favorito la crescita di vegetazione spontanea e
che pertanto al fine di consentire a tutti i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi
titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere alla regolare
attività di decespugliamento e pulizia dei terreni da materiale vegetale e da sfalci che possono
essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi, appare opportuno nel
periodo compreso dal 15 Maggio al 14 Giugno e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2026, previa
comunicazione al Distaccamento Forestale di Caronia, consentire la combustione di materiale
agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti
accorgimenti:
la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate
e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore
8,00:
dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato
fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità
giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;

è comunque sempre vietata l'accensione di fuochi in presenza di alte temperature e/o
presenza di vento.

RITENUTO di dovere provvedere ad emettere apposito provvedimento in merito, ai sensi
delle vigenti disposizioni di cui al citato Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12.03.2026
dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

DISPONE
Che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2026, in prossimità di boschi,
terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è
fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in
seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci,
potature e ripuliture) divieto assoluto di:
a) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o
cespugliati;
b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per
tagliare metalli;
c) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere
ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
e) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle
appositamente individuate;
f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o
usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
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g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

ORDINA
È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2026.
Solo dal 15 Maggio al 14 Giugno 2026 e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2026, previa
comunicazione al Distaccamento Forestale di Caronia, è consentita la combustione di
materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti
accorgimenti:
la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate
e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore
8,00;
dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato
fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità
giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
è comunque sempre vietata l'accensione di fuochi in presenza di alte temperature e/o
presenza di vento.
Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2026, tutti i proprietari, affittuari o
coloro che a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale,
dovranno provvedere al taglio delle siepi vive, alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie,
erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade e/o stradelle
private o realizzare lungo tutti i confini del fondo una fascia parafuoco di larghezza non
inferiore a metri lineari 10.
I proprietari dei fondi dovranno, altresì, provvedere alla potatura degli alberi ricadenti nel
terreno di loro pertinenza, per impedire che i rami si riversino sulla pubblica strada arrecando
nocumento alla sicurezza della circolazione e alla incolumità pubblica.
Detti proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a
persone o cose.
Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle
scarpate, dai cigli delle strade e dalla fascia parafuoco e depositati, all'interno della proprietà
ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 20 (venti) da dette aree.

SI RICORDA CHE LE NORMATIVE NAZIONALI IN MERITO AI REATI  INERENTI INCENDI SONO PARTICOLARMENTE STRINGENTI

  • Incendio (Art. 423 c.p.): Punisce chiunque cagiona un incendio (fuoco di vaste proporzioni, difficile da spegnere, con pericolo per la pubblica incolumità) con la reclusione da 3 a 7 anni.
  • ncendio Boschivo (Art. 423-bis c.p.): Incendio doloso di boschi, selve, foreste, vivai, macchia mediterranea, colture o pascoli. La pena è da 4 a 10 anni di reclusione.
  • Danneggiamento seguito da incendio (Art. 424 c.p.): Se l'incendio è appiccato con il solo scopo di danneggiare la cosa (altrui o propria), ma sorge comunque il pericolo di incendio, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
  • Incendio Colposo (Art. 449 c.p.): Se l'incendio è causato per negligenza, imprudenza o imperizia, la pena è la reclusione da 1 a 5 anni
  • E A SEGUIRE LE NORMATIVE PENALI  IN CASO DI DECESSO DI PERSONE
  • Morte come conseguenza non voluta dell'incendio Art. 83 e 423 c.p.
  • Omicidio Doloso art. 575 c.p.
  • Strage Art. 422 c.p.
  • Le pene aumentano se l'incendio è commesso su edifici, se crea un pericolo per l'incolumità pubblica o se è commesso al fine di trarne profitto.
  • L'autore è responsabile del risarcimento danni, inclusi danni materiali, morali e psicologici alle vittime o ai loro familiari.

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Ultimo aggiornamento: 14/04/2026, 17:28

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