La L. 30 marzo 2001 n. 130 consente l’affidamento e la conservazione delle ceneri di defunti in luoghi diversi dai cimiteri comunali.
Il cittadino può manifestare la volontà che l’urna contenente le proprie ceneri venga, dopo il proprio decesso, affidata a terzi mediante: disposizione testamentaria (testamento per atto di notaio o testamento olografo); iscrivendosi ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione delle salme degli associati.
In assenza di tale espressa manifestazione di volontà, i congiunti possono comunicare la volontà del defunto circa l’affidamento delle proprie ceneri sottoscrivendo un’apposita dichiarazione di volontà manifestata ad Ufficiale dello stato civile.